FC Treptow e. V.
Statuti dell'FC Treptow eV (all'11 maggio 2017)
Sommario
I Disposizioni generali
§ 1 Denominazione, forma giuridica, anno finanziario
§ 2 Scopo, compiti
§ 3 Struttura
§ 4 Affiliazione
§ 5 Obiettivi, varie
II appartenenza
§ 6 Membri
§ 7 Acquisizione della qualità di membro
§ 8 Diritti dei membri
§ 9 Doveri dei membri
§ 10 Fine dell'adesione
§ 11 Contributi e quote associative
§ 12 Sanzioni e reclami
III Organo
§ 13 Organi
§ 14 Assemblea generale (MV)
§ 15 Consiglio di amministrazione
§ 16 Compiti del Consiglio di Amministrazione
§ 17 Pannello di controllo
IV Varie
§ 18 Esclusione/limitazione di responsabilità
§ 19 Patrimonio del club
§ 20 Scioglimento del club
§ 21 Entrata in vigore, ecc
I. Sezione
DISPOSIZIONI GENERALI
§ 1 Denominazione, forma giuridica, anno finanziario
(1) Il club, fondato il 19 maggio 1994, si chiama " Fußball Club Treptow e. V."
(2) L'associazione ha sede nel distretto berlinese di Treptow – Köpenick ed è iscritta nel registro delle associazioni con il numero 14907 presso il tribunale distrettuale di Berlino-Charlottenburg.
(3) L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.
§ 2 Scopo, compiti
(1) L'associazione e i suoi organi (§ 13) svolgono regolarmente il loro lavoro su base volontaria nell'ambito delle loro funzioni. Ciò non è tuttavia in contrasto con il fatto che l'associazione versa un rimborso spese forfettario ai sensi del § 3 n. 26 a EStG senza prova individuale del beneficiario entro l'importo dell'esenzione fiscale legalmente valido. In generale, se necessario, le cariche sociali possono essere esercitate anche nell'ambito delle possibilità di bilancio sulla base di un contratto di servizio o dietro pagamento di un'indennità forfettaria adeguata che supera l'importo dell'esenzione ai sensi della sezione 3 n. 26 a EStG. La decisione su tali attività retribuite del club viene presa dall'assemblea generale. Il Presidio decide sui contenuti e sulle condizioni del contratto. L'associazione ha inoltre il diritto di assumere personale a tempo pieno o part-time dietro compenso adeguato.
(2) I ricavi e gli utili devono essere utilizzati esclusivamente per scopi senza scopo di lucro. I membri non ricevono alcuna donazione dai fondi del club. Nessuno può beneficiare di spese estranee allo scopo dell’associazione o di compensi sproporzionatamente elevati.
(3) L'associazione è politicamente, religiosamente ed etnicamente neutrale.
§ 3 Struttura
Per ogni sport praticato nel club può essere istituito un dipartimento separato, indipendente/dipendente. La creazione o la soppressione di un dipartimento deve essere richiesta per iscritto al consiglio del club. L'approvazione è concessa con un voto a maggioranza semplice del consiglio. I dipartimenti regolano autonomamente i propri affari sportivi e finanziari nell'ambito di questi statuti, senza che ciò pregiudichi l'interesse generale del club. Le disposizioni del presente statuto si applicano di conseguenza all'assemblea generale, alle elezioni e alla composizione dei consigli di dipartimento.
§ 4 Affiliazione
(1) Il club è membro del Landessportbund Berlin e. V. (LSB), nella Federcalcio di Berlino (BFV) e nelle associazioni professionali competenti per quanto riguarda i suoi dipartimenti.
(2) La Società ed i suoi membri riconoscono le norme emanate dalla Federcalcio tedesca (DFB) e dalle altre federazioni e in questo ambito gestiscono i settori dilettantistici. Vi impegnate a seguire le deliberazioni emanate dagli organi delle associazioni sopra indicate o responsabili ea riconoscere le loro decisioni.
(3) Gli statuti, i regolamenti e le decisioni degli organi della DFB emanati dalla DFB nell'ambito della sua competenza sono direttamente vincolanti per la società e i suoi membri.
(4) Per lo scopo sopra indicato l'associazione trasferisce alla BFV i propri poteri associativi sui suoi membri per l'esercizio. Al tempo stesso autorizza la BFV a trasferire alla DFB i poteri associativi che le ha affidato l'esercizio. Finché la BFV e la DFB non esercitano il potere del club in un caso concreto, il suo esercizio non è limitato.
(5) Le dimissioni dalla BFV possono essere decise solo con la maggioranza dei tre quarti dell'assemblea generale.
§ 5 Obiettivi, varie
(1) L'associazione si sente particolarmente impegnata nei confronti dei principi di correttezza e si sforza di trasmettere questi principi non solo a tutti i suoi membri, ma anche oltre. Il gioco dignitoso (fair play) ha la precedenza sul successo sportivo.
(2) L'associazione non accetta discriminazioni contro altri, sia all'interno che all'esterno dell'associazione. Qualsiasi comportamento razzista e/o disumano sarà rigorosamente punito dal direttivo. Tutti i giocatori, gli allenatori, i supervisori e soprattutto i dirigenti del club sono tenuti a influenzare di conseguenza gli spettatori/genitori o gli altri ospiti.
(3) Oltre a promuovere lo sport, il club si sente particolarmente impegnato nella tutela dei bambini e dei giovani. Egli provvederà a creare le migliori condizioni quadro possibili per contrastare eventuali problemi.
(4) L'obiettivo è quello di offrire a tutti i membri un accesso più ampio ai media elettronici e al sistema informativo informatico gestito dall'associazione e dalla BFV per offrire la massima trasparenza possibile e una politica d'informazione ottimale.
(5) L'associazione si impegna a garantire ai propri membri la più ampia protezione dei dati possibile. Per garantire il lavoro e i compiti dell’associazione è tuttavia essenziale il trattamento dei dati, ovviamente tenendo conto della legge federale sulla protezione dei dati. Si fa inoltre riferimento all'Articolo 9 Commi 8 e 9.
II
ADESIONE
§ 6 Membri
(1) L'associazione è composta da soci ordinari e straordinari.
a) Sono soci a pieno titolo: i soci attivi e passivi dotati di capacità giuridica, nonché i soci onorari.
b) Sono soci straordinari: i giovani di età inferiore ai 18 anni, non pienamente competenti ed esclusivamente soci sostenitori.
(2) Sono soci onorari:
a) Persone che hanno dato contributi speciali al club. Potete essere nominati membri onorari dal consiglio direttivo. La nomina a socio onorario viene effettuata a vita con delibera del consiglio direttivo.
b) I soci onorari hanno diritto di voto nell'assemblea generale
(3) I soci sostenitori possono essere persone fisiche e giuridiche. Non hai alcun diritto o obbligo derivante dall'iscrizione.
§ 7 Acquisizione della qualità di membro
(1) Può diventare membro qualsiasi persona in regola. È necessaria la domanda scritta, firmata a mano, che contemporaneamente riconosca lo statuto ed i regolamenti dell'associazione.
(2) Quando i giovani presentano una domanda è necessario anche il consenso scritto del loro rappresentante legale.
(3) Il consiglio decide sull'ammissione. Il richiedente deve esserne informato.
(4) L'iscrizione decorre dal giorno dell'ammissione. In tal modo il socio si sottomette agli statuti e ai regolamenti del club e delle associazioni a cui il club appartiene.
§ 8 Diritti dei membri
(1) Ogni socio ha il diritto di partecipare pienamente alla vita del club e di utilizzare tutte le strutture del club.
(2) Solo i membri a pieno titolo hanno diritto di voto nell'assemblea generale e nel rispettivo dipartimento. Il diritto di voto passivo per il consiglio ai sensi del § 49 176 62922382 esiste solo dopo almeno un anno di appartenenza all'associazione.
(3) Su richiesta, a ciascun membro deve essere consegnato lo statuto dell'associazione.
(4) In caso di sanzioni interne al club da parte del consiglio, ogni membro ha il diritto di ricorrere al comitato di controllo. Ulteriori dettagli sono regolati nella Sezione 12.
§ 9 Doveri dei membri
(1) Gli scopi dell'associazione devono essere promossi. Tutti i soci del club sono tenuti a comportarsi in maniera sportivamente corretta e a mostrare reciproca considerazione.
(2) Tutti i membri sono tenuti a comportarsi in conformità con gli statuti e gli altri regolamenti dell'associazione.
(3) Le quote associative devono essere pagate in anticipo. Ulteriori dettagli sono regolati nella Sezione 11.
(4) Le risoluzioni e gli ordini del consiglio di amministrazione devono essere rispettati.
(5) I cambiamenti di indirizzo e gli aggiornamenti dei numeri telefonici devono essere immediatamente comunicati all'ufficio.
(6) Gli atleti di calcio attivi non sono autorizzati a giocare attivamente a calcio in un altro club contemporaneamente.
(7) L'assunzione di una carica in un'altra società sportiva deve essere segnalata al consiglio.
(8) Aderendo al club, ogni membro dichiara il proprio consenso affinché immagini di qualsiasi tipo possano essere utilizzate nell'ambito delle attività di pubbliche relazioni del club (sito web, opuscoli, giornale del club, comunicati stampa, ecc.), purché siano correlate allo stand di affiliazione e attività del club. In particolare l'associazione potrà utilizzare tali immagini senza dover acquisire un separato consenso dell'interessato prima di ogni prevista pubblicazione. Il consenso comprende espressamente solo il permesso di utilizzare i dati personali (ad es. nome, squadra) nella misura in cui sono rilevanti per la pubblicazione.
(9) L'associazione è inoltre autorizzata a trattare i dati personali se ciò corrisponde allo scopo dell'associazione o ad un rapporto contrattuale con l'interessato. Inoltre, gli è consentito trattare i dati personali se ciò è necessario per la tutela di un interesse legittimo dell'associazione o se si tratta di dati generalmente accessibili e non vi è motivo di ritenere che gli interessati abbiano interessi prevalentemente legittimi a escluderne il trattamento o l'utilizzo.
§ 10 Fine dell'adesione
(1) L'adesione termina quando il membro lascia, viene escluso o muore.
(2) Al termine dell'iscrizione tutti gli oggetti appartenenti all'associazione devono essere restituiti.
(3) La dichiarazione scritta di dimissioni deve pervenire all'ufficio. Al recesso si applica il termine di preavviso trimestrale del 30 giugno. o il 31 dicembre. dell'anno in corso.
(4)
a) L'esclusione può verificarsi in caso di violazione grave degli statuti, di mora nei contributi superiore a sei mesi e in caso di altri comportamenti pregiudizievoli all'associazione.
b) Qualsiasi membro a pieno titolo può presentare richieste di esclusione. Il collegio delibera su tali istanze e ne comunica per iscritto l'esito agli interessati, con riferimento alla possibilità di ricorso al Consiglio di Controllo.
§ 11 Contributi e quote associative
(1) Il regolamento sui contributi determina l’importo del contributo, le tasse di ammissione e le spese amministrative (ad esempio in caso di uscita dall’azienda).
(2) Contributi speciali o il pagamento di soprattasse possono essere decisi dall'Assemblea solo in casi eccezionali e per ragioni importanti.
(3) Le domande di differimento, rinuncia o riduzione dei contributi o delle tasse devono essere presentate per iscritto all'ufficio; il consiglio decide su queste domande.
(4) Gli arretrati nei contributi e nelle tasse possono essere riscossi tramite azione legale dopo l'emissione di un sollecito.
(5) I membri onorari e gli arbitri sono generalmente gratuiti. I dipendenti del dipartimento giovanile possono richiedere contributi gratuiti.
§ 12 Sanzioni e reclami
(1)
a) Le violazioni dei soci in ambito sportivo o il caso di mora nei contributi superiore a sei mesi nonché altri comportamenti pregiudizievoli per la società possono essere sanzionati dal consiglio direttivo con:
riferimento
Divieto di partecipazione agli eventi del club
Divieto di allenamenti e/o gare
Esclusione dal club
b) La decisione deve essere comunicata per iscritto, con riferimento alla possibilità di ricorso al Consiglio di Controllo.
(2) I reclami contro le sanzioni sono possibili entro 2 settimane dalla notifica (ricezione) al Consiglio di controllo. La decisione finale deve essere comunicata per iscritto anche agli interessati.
III. Sezione
CORPI
§ 13 Organi
Gli organi dell'associazione sono:
l'assemblea generale,
il consiglio
lì il comitato di controllo
§ 14 Assemblea generale (MV)
(1) L’assemblea generale è l’organo decisionale supremo. Hanno diritto di voto tutti i membri a pieno titolo dell'associazione ai sensi del § 6 par. 1 lettera a).
(2) L'assemblea generale ordinaria si tiene una volta durante l'anno finanziario.
(3) Su richiesta del consiglio (se vi è una giusta causa) o su richiesta di almeno un terzo dei membri effettivi, deve essere convocata un'assemblea generale straordinaria.
(4) La data di ogni assemblea generale deve essere annunciata per iscritto da un membro autorizzato del consiglio almeno 3 settimane prima. La comunicazione viene effettuata mediante affissione in bacheca degli argomenti all'ordine del giorno (TOP). Ogni assemblea generale regolarmente convocata raggiunge il quorum
(5) L'assemblea generale elegge il consiglio d'amministrazione e il consiglio di gestione e li conferma. Può anche votare per escludere singole persone da questi organismi per motivi importanti.
(6) L'assemblea generale è presieduta dal presidente, ma non durante la sua elezione. Per la sua gestione può essere nominato anche un altro membro del consiglio.
(7) Ad ogni riunione ordinaria il consiglio riferisce sull'attività svolta, presenta una relazione finanziaria e presenta le istanze di deliberazione esistenti.
(8)
a) Le domande devono essere presentate per iscritto e devono pervenire all'ufficio almeno 1 settimana prima della data della riunione. Possono essere visionati dai membri del Presidium.
b) Le richieste di modifica degli statuti devono pervenire almeno 4 settimane prima e devono essere annunciate immediatamente.
c) Le domande pervenute successivamente possono essere presentate come domande urgenti solo con una motivazione speciale e possono essere accolte solo se l'Assemblea generale decide in merito con una maggioranza di due terzi. Sono escluse le richieste urgenti di modifica dello statuto.
(9)
b) L'assemblea generale è valida indipendentemente dal numero dei membri presenti. In caso di delibere ed elezioni decide la maggioranza semplice dei voti validi espressi;
b) Le modifiche allo statuto richiedono la maggioranza dei 2/3 dei voti validi espressi.
c) Una votazione segreta deve aver luogo se richiesta dal 10% dei membri effettivi presenti.
(10)
a) Di ogni riunione deve essere redatto un verbale che deve essere firmato dal presidente della riunione e dal rispettivo verbalizzante.
b) Se necessario, il verbale dell'assemblea generale può essere richiesto al consiglio per la consultazione.
§ 15 Consiglio di amministrazione
(1) Il consiglio è composto da:
a) 1° Presidente
b) 2° presidente
c) Tesoriere
d) ufficiale sportivo
f) Responsabile giovanile
g) Segretario
h) Presidente dell'Arbitro
i) tre assessori
(2) Il 1° presidente, il 2° presidente e il tesoriere dirigono l'associazione in unione personale.
(3) Il consiglio ai sensi del paragrafo (1) raggiunge il quorum se sono presenti quattro degli attuali membri del consiglio. In caso di parità è determinante il voto del 1° presidente, in caso di sua assenza quello del 2° presidente e, in caso di sua assenza, il voto del tesoriere.
(4) Il primo presidente, il secondo presidente e il tesoriere rappresentano l'associazione ai sensi del § 26 del Codice civile tedesco (BGB). L'associazione è rappresentata in sede giudiziale e stragiudiziale da due dei tre consiglieri sopra menzionati.
(5) Il consiglio è eletto dall'assemblea generale per un periodo di 2 anni. I singoli consiglieri restano in carica fino all'elezione del rispettivo nuovo consigliere. Il consiglio sostituisce i membri uscenti mediante decisione fino alla successiva assemblea generale o alla corrispondente elezione.
§ 16 Compiti del Consiglio di Amministrazione
(1) Il consiglio rappresenta l'associazione all'interno e all'esterno e esegue le decisioni dell'assemblea generale. Dirige l'associazione come richiesto dal benessere dei membri e dallo scopo dell'associazione.
(2) Per ogni esercizio finanziario trascorso deve essere redatto un rapporto annuale che contenga anche il saldo di cassa.
(3) Il consiglio deve assegnare lode. Ulteriori dettagli sono regolati dal Codice d'Onore.
(4) Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono strettamente riservate. Il consiglio decide sulle pubblicazioni.
(5) Il consiglio può incaricare altre persone di rappresentare gli interessi dell'associazione.
§ 17 Pannello di controllo
(1) Ogni membro può ricorrere al Consiglio di Controllo.
(2) È composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di 2 anni e restano in carica fino all'elezione di un nuovo membro.
(3) I membri del comitato di controllo non possono appartenere al consiglio. Se sono presenti due membri, il Consiglio di Controllo raggiunge il quorum. Le decisioni richiedono la maggioranza semplice.
(4) Il Consiglio di Controllo arbitra e decide sulle controversie relative al club, esamina le sanzioni, controlla l'osservanza delle risoluzioni dell'associazione generale e agisce come revisore dei conti. Nella sua qualità di revisore dei conti deve effettuare ogni anno, tempestivamente prima dell'assemblea generale, un controllo di cassa sull'esattezza dei dati e sulla completezza delle ricevute e riferirlo all'assemblea generale.
Sezione IV
VARIE
§ 18 Esclusione/limitazione di responsabilità, ecc
(1) L'associazione non è responsabile per danni e perdite subiti dai membri.
(2) La responsabilità per violazione degli obblighi da parte dei membri, degli organi e degli agenti dell'associazione è limitata al dolo e alla negligenza grave.
(3) Se gli organi o singoli membri degli stessi, ma anche gli agenti delegati, commettono una violazione dei doveri per negligenza lieve nell'esercizio dell'ambito di attività loro assegnato, devono essere esonerati dalla responsabilità da parte dell'associazione a meno che non abbiano è assicurata la propria assicurazione di responsabilità civile e il risarcimento dei danni.
§ 19 Patrimonio del club
(1) L'associazione risponde di tutti gli obblighi esclusivamente con il patrimonio dell'associazione (saldo e inventario).
(2) Il patrimonio, le eccedenze e gli utili possono essere utilizzati solo per scopi legali.
(3) I membri non partecipano al patrimonio dell'associazione.
§ 20 Scioglimento del club
(1) Lo scioglimento è possibile in qualsiasi momento.
(2) L'assemblea generale decide in merito in un'assemblea generale straordinaria convocata appositamente a questo scopo con una maggioranza di tre quarti.
(3) In caso di scioglimento della società o di cessazione degli scopi fiscalmente agevolati, il suo patrimonio va alla Federcalcio di Berlino, che deve utilizzarlo direttamente ed esclusivamente per scopi fiscalmente agevolati.
§ 21 Entrata in vigore, ecc
(1) Le modifiche agli statuti entrano in vigore solo con l’iscrizione nel registro delle associazioni.
(2) Le elezioni, in particolare quelle del Consiglio d'amministrazione, hanno effetto immediato, salvo diversa indicazione.
(3) Se il tribunale del registro e/o l'ufficio delle imposte delle società si oppone alla revisione degli statuti o alle successive modifiche, il consiglio è autorizzato ai sensi del § 26 del Codice civile tedesco (BGB) a modificarli per porre rimedio al obiezioni.
(4) Il presente statuto è stato rivisto in occasione dell'assemblea generale del 12 aprile 2012 e integralmente riattualizzato in questa versione.
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